accettazione tacita di eredità deve essere trascritta a cura del notaio


Not. Matteo Marzi

Potrebbe essere considerato responsabile ex art. 2671, c.c.,  il Notaio che riceve un atto di vendita di un bene immobile proveniente da successione (ab intestato, dichiarazione regolarmente presentata e trascritta, nessun atto di accettazione trascritto), lo trascrive tempestivamente e, successivamente, anche dopo che siano decorsi i fatidici trenta giorni dalla data dell'atto di vendita curi la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità. 

Io credo di no perchè l'obbligo del Notaio di cui al 2671, c.c., mi pare pertinente al solo atto da lui ricevuto (la vendita) mentre la trascrizione dell'accettazione tacita sulla base di tale atto costituisce un onere a carico degli eredi (i quali potranno decidere se e quando incaricare il Notaio della stessa, e questi non avrebbe altro obbligo se non quello di diligenza professionale consistente nell'informare le parti circa le conseguenze della mancata esecuzione della formalità).  E' così?

 

Not. Alessandro Torroni

 

Sull'obbligo del notaio di curare la trascrizione, è stata fatta una ricostruzione interessante per il legato contenuto nel testamento che viene pubblicato dal notaio.

 

Si è detto che in quel caso il notaio non è obbligato alla trascrizione in quanto  l'obbligo dell'art. 2671 è collegato alla redazione di un atto pubblico o all'autenticazione di una scrittura privata dai quali scaturisce un effetto soggetto a trascrizione.

 

L'atto dal quale risulta il mutamento giuridico soggetto a trascrizione non è il verbale di pubblicazione ma il testamento allegato (De Rubertis, La trascrizione dell'acquisto del legato e il notaio, in Vita not. n. 3/1996, pp. 1557 ss.).

 

"L'espressione atto ricevuto ha infatti il significato tecnico di atto rogato dal pubblico ufficiale, per cui resta escluso l'obbligo quando l'atto sia dal pubblico  ufficiale soltanto ricevuto in deposito" (Ferri).

 

Un altro esempio nel sistema è dato dalla trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento, che deve essere eseguita d'ufficio dal Conservatore (art 2647).

 

Nel caso della vendita che costituisca anche accettazione tacita di eredità sembra che l'effetto derivi direttamente dall'atto ricevuto dal notaio.

 

A meno di non voler distinguere tra trascrizione con efficacia dichiarativa e trascrizione ai soli fini della continuità, distinzione che non mi sembra si possa desumere dall'art. 2671 c.c.